Commercialisti revisori nei Comuni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Legittimo prevedere l’iscrizione dei commercialisti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. I commercialisti garantiscono, infatti, terzietà e competenza. La revisione negli enti locali non è infatti disciplinata dal decreto legislativo 39/2010, di recepimento delle direttive europee, e dunque non è necessario – per i controlli negli enti locali – essere iscritti anche al Registro dei revisori contabili, tenuto dal ministero dell’Economia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 02676/2014, ha così rigettato il ricorso proposto dall’Istituto nazionale revisori legali, l’associazione presieduta da Virgilio Baresi, contro i provvedimenti del ministero dell’Interno e dell’Economia per l’istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali (Dm 15 febbraio 2012, n. 23) e per la presentazione delle domande (decreto direzione Finanza locale 5 giugno 2012) e contro l’avviso pubblico per l’invio delle istanze per la fase di prima applicazione della normativa («Gazzetta Ufficiale» 15 giugno 2012, n. 46). In giudizio si sono costituiti anche il ministero della Giustizia e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Per l’Istituto la revisione negli enti pubblici non può essere distinta, per peculiarità, dalla revisione legale privata. Inoltre, non è possibile sostenere l’equipollenza tra il commercialista e il revisore, pena una lesione al «canone della ragionevolezza e della salvaguardia dell’interesse pubblico alla funzionalità ed efficacia dell’organismo di revisione contabile degli enti locali».

Questi ragionamenti non sono stati condivisi dal Consiglio di Stato, il quale mette in evidenza che «l’attività di revisione contabile negli enti locali, così come del resto tutta l’attività di revisione pubblica, non rientra in realtà nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/Ce». Gli enti pubblici, infatti, non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dei controlli (gli enti di interesse pubblico sono le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, le banche, le assicurazioni eccetera). Dunque, non c’è contrasto con la disciplina europea sulla revisione legale là dove si prevede che l’elenco per la scelta dei revisori degli enti locali sia formato da iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e da appartenenti al Registro dei revisori. Questa affermazione, per altro, non vale a realizzare la «lamentata equipollenza tra le due figure al fine dell’esercizio» della revisione negli enti locali. Per il Consiglio di Stato la previsione dei commercialisti negli organi di controllo degli enti locali non è lesiva delle garanzie di indipendenza, assicurata dal meccanismo dell’estrazione dall’elenco. Inoltre, i commercialisti hanno «una appropriata formazione ed esperienza professionale» che consente loro di esercitare con appropriatezza l’attività di controllo.

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