Chiusura temporanea al traffico veicolare di alcune vie cittadine: l’’ordinanza comunale non è soggetta alle regole in tema di partecipazione al procedimento

La vicenda
Una società esercente la vendita di autovetture ha impugnato l’ordinanza di temporanea chiusura di ogni via d’accesso ad una piazza del comune, resasi necessaria per realizzare alcuni lavori d’adeguamento del sistema della rete tramviaria. Esponeva la ricorrente che la chiusura al traffico le precludeva l’esercizio dell’attività d’impresa, impedendo il trasporto delle autovetture destinate alla vendita nei locali del salone d’esposizione, senza, tra l’altro, avere avuto il tempo di predisporre le misure atte a fronteggiare l’impossibilità d’accesso. Lamentava la violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento che avrebbero dovuto trovare applicazione non essendo derogate dalla natura dell’atto impugnato. Il Tar accoglieva il gravame per violazione dell’art. 7 legge 241/1990 (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 7829/2006). La sentenza di primo grado viene appellata dal comune che denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il TAR laddove avrebbe frainteso la natura giuridica dell’ordinanza impugnata con la quale, per consentire l’esecuzione dei lavori nella piazza, è stata disposta in via generale, ossia nei confronti della generalità indeterminata degli aventi diritto alla circolazione con autoveicoli, la temporanea preclusione all’accesso.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 768 del 2016, accoglie l’appello del comune, evidenziando  che l’ordinanza impugnata rientra nel genus dell’atto generale sottratto, ai sensi dell’art. 13 legge 241/1990, alle regole dettate in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. Essa infatti è rivolta alla generalità indiscriminata e (a priori) indeterminata di quanti transitano nella piazza, la cui chiusura al traffico s’era resa necessaria per ammodernare la rete tranviaria.

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