Carte d’identità a rischio

Fonte: Italia Oggi

Vacanze all’estero a rischio per numerosi italiani a causa della proroga sulla carta d’identità. Infatti, molti Paesi stranieri non riconoscono i documenti che attestano la proroga della carta d’identità, non consentendo così l’ingresso sul loro territorio. Per ovviare a questo inconveniente, pertanto, è preferibile che i cittadini in possesso di carta d’identità, la cui scadenza quinquennale è stata prorogata ed intendano recarsi all’estero, chiedano agli uffici anagrafe del comune di residenza il rilascio un nuovo documento d’identità, sopportando i costi della carta stessa e dei diritti di segreteria. E’ quanto ha messo nero su bianco il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, nel testo della circolare n. 23 del 28 luglio scorso, indirizzata a tutti i Prefetti e, tra gli altri, all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (Anusca). Come si ricorderà, per effetto dell’articolo 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito nella legge n.133/2008), la durata della carta d’identità è stata fissata da cinque a dieci anni, prevedendo altresì l’estensione di tale durata anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge. Per effetto di queste disposizioni, il Viminale aveva prontamente diffuso (si vedano le circolari Mininterno n.8 e 12 del 2008) istruzioni ai comuni sulle modalità di proroga della validità dei documenti di identità. Con due differenti modalità. La prima, in caso di documento cartaceo, mediante la postilla di proroga da apporre sul retro del documento stesso. La seconda, qualora il cittadino fosse in possesso di una carta d’identità elettronica, attraverso la consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della citata legge n.133/2008. Tuttavia, queste modalità di attestazione della validità della carta d’identità hanno trovato, quasi immediatamente, alcune difficoltà. Infatti, come cita la stessa circolare in esame, sono stati segnalati “disagi”, provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera “di un significativo” numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato secondo le modalità sopra riportate. Pertanto, in relazione alla circostanza che, in questi casi, il documento di identità prorogato secondo le previsioni del Dl n.112/2008, diventa “inutilizzabile” per l’espatrio, il Viminale ammette che è meglio eliminare il problema alla radice. Infatti, si ritiene che si possa procedere alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppure valida per il territorio italiano, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio. In pratica, con le stesse previsioni in caso di deterioramento, smarrimento o furto del documento di riconoscimento. Ma il fatto che il documento, seppur valido in Italia, non viene accettato da un “significativo” numero di Paesi esteri, non mette al riparo il cittadino dai relativi costi. Infatti, a chi intende recarsi all’estero, il nuovo documento d’identità, previo il ritiro di quello in possesso, potrà essere rilasciato dietro il pagamento del corrispettivo del costo della carta e dei diritti di segreteria.

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