Brunetta rimandato alla Consulta

Fonte: Italia Oggi

Le trattenute previste dal decreto Brunetta che vengono applicate ai docenti e agli Ata in caso di assenze per malattia potrebbero essere incostituzionali. Secondo il giudice del lavoro di Livorno, ridurre la retribuzione al dipendente pubblico è contro il principio di uguaglianza, perché non è previsto per il lavoratori del settore privato. E in più viola il diritto alla salute, il principio di retribuzione sufficiente e il diritto di assistenza del lavoratore inabile. Insomma, ce n’è abbastanza per interrogare la Corte costituzionale. Che se dovesse dare ragione al giudice di Livorno potrebbe cancellare con un colpo di spugna l’articolo 71 del decreto Brunetta: una delle disposizioni più odiate dai dipendenti pubblici, perché riduce la retribuzione , anche se solo per la parte accessoria, quando il lavoratore si assenta per malattia. Una disposizione che interessa tutto il pubblico impiego e la scuola in particolare, che è il settore statale più corposo con il suo milione di dipendenti. L’ordinanza di rimessione, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, porta la data del 5 agosto scorso (1330/2010 r.g.) ed è motivata facendo riferimento a 4 norme costituzionali: gli articoli 3, 36, 32 e 38 della Carta. Il principio di uguaglianza. Il giudice di merito ha posto l’accento, anzi tutto, sul fatto che la decurtazione della retribuzione, che consiste nella mancata attribuzione del compenso accessorio per i primi 10 giorni di ogni episodio di assenza (poche decine di euro), è prevista solo per il personale della pubblica amministrazione e non per i dipendenti del settore privato. Il tutto nonostante entrambe le tipologie di personale siano caratterizzate da un identico vincolo di subordinazione. E ciò, secondo il giudice rimettente, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. La retribuzione sufficiente. Il giudice ha fatto presente inoltre che, per effetto dell’art. 71, il lavoratore legittimamente ammalato si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione del corrispettivo in busta paga. «Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico», si legge nell’ordinanza «diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa». Il diritto alla salute. L’art. 71, inoltre, sempre secondo il Tribunale di Livorno, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia. Il tutto in violazione dell’art.32 della Costituzione, che qualifica il diritto alla salute come diritto fondamentale. Il diritto all’assistenza. Il giudice rimettente, infine, ha fatto riferimento anche all’art. 38 della Costituzione. Che risulterebbe violato per effetto del trattamento deteriore previsto dal decreto Brunetta, perché la Costituzione garantisce i mezzi di sostentamento al lavoratore inabile al lavoro. La violazione deriverebbe, appunto, dalla decurtazione stipendiale, che priverebbe il lavoratore parzialmente inabile di parte della retribuzione utile al proprio sostentamento. Sulla base di queste considerazioni il giudice ha sospeso il giudizio ed ha trasmesso gli atti alla Consulta. La palla passa dunque alla Corte costituzionale che, se dovesse dare ragione al giudice rimettente, potrebbe cancellare la norma che dispone le decurtazioni e tutto ritornerebbe come prima della riforma.

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