Bar e ristoranti, ora basta la Scia

Fonte: Italia Oggi

Se il comune non ha sottoposto la zona del territorio a tutela e, quindi, programmato l’apertura di nuovi bar e ristoranti, per iniziare una nuova attività di somministrazione è sufficiente presentare allo sportello unico una «mera segnalazione dell’interessato di inizio di attività (Scia)». È quanto afferma il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione terza) nella sentenza n. 189 depositata il 16 gennaio scorso. Secondo il Collegio, in sostanza, dalla lettura dell’articolo 19 della legge 241/1990, così come modificato nel 2010, «deriva che, alla data odierna, il legislatore ha inteso generalizzare la liberalizzazione delle attività commerciali, sulla scia di quanto, in parte, già effettuato con il «decreto Bersani», uniformando la disciplina abilitativa allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande a quelle delle ulteriori attività commerciali e prevedendo, in tali casi, la formazione del titolo per silenzio-assenso, ad eccezione delle ipotesi in cui siano previsti limiti, contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, fatto salvo naturalmente l’esercizio dei poteri inibitori o di autotutela previsti dalla norma medesima». In sostanza, prima ancora che il Parlamento proceda alla conversione dei due decreti legge di quest’anno, il n. 1 e il n. 5, che hanno accelerato il processo di liberalizzazione e semplificazione avviato dal governo nel corso dell’intero 2011, il Tar campano pone i paletti alle interpretazioni restrittive di coloro i quali ritenevano si dovesse ancora procedere al rilascio di una autorizzazione. E ciò in relazione al fatto che il ministero dell’interno ha più volte affermato che il settore continua ad essere assoggettato al testo unico di pubblica sicurezza. Del resto, non può essere ignorato il fatto che già l’art. 1 del dl 1/2012 ha affermato che: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri».

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