Bachi informatici, responsabilità oggettiva

Fonte: Il Sole 24 Ore

sistemi informatici non sono amministrazioni pubbliche parallele indipendenti, per cui chi ne ha predisposto il funzionamento è responsabile delle anomalie, così come lo è il dipendente che non ha fatto tutto ciò che avrebbe potuto per soddisfare le legittime richieste degli utenti.

È scritto nella sentenza del Tar Trento del 15 aprile scorso n. 149/2015, che ha accolto il ricorso di un privato contro l’ultimo atto di esclusione «implicito, pronunciato online» da un concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie in non più di due Regioni o Province autonome.

Il ricorrente aveva presentato tre domande di ammissione attraverso la piattaforma informatica creata dal ministero della Salute per gli enti interessati: le prime due erano state escluse dal sistema per l’assenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre la terza era stata bloccata perché il numero massimo di istanze consentite (due) era stato già superato.
La Provincia autonoma di Trento, pur informata dell’errore prima della scadenza del bando, aveva bocciato la richiesta di sblocco.

I giudici amministrativi, dopo aver già concesso trenta giorni per depositare la domanda cartacea (poi ammessa), hanno spiegato come per la pubblica amministrazione «l’informatica costituisca sicuramente (…)uno strumento ormai doveroso e imprescindibile, puntualmente disciplinato dall’ordinamento (e in particolare dal Dlgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale) al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza e efficacia dell’azione amministrativa» e che quindi «sarebbe (…)gravemente errato vedere nel procedimento informatico una sorta di amministrazione parallela, che opera in piena indipendenza dai mezzi e dagli uomini, e che i dipendenti si devono limitare a osservare con passiva rassegnazione: le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all’amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità». 

Per il Tar Trento, quindi, se i sistemi informatici causano anomalie «vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze», ma anche un’altra «almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche».

Nel decidere il ricorso, i giudici trentini imputano «il rifiuto della piattaforma informatica» alla Pa interessata. Inoltre, «la partecipazione tecnica del Ministero estende, ma non sostituisce la responsabilità», poiché, accertata l’assenza di violazioni formali «era dunque tenuta a valutarne la legittimità (…)e ciò non avrebbe costituito violazione della par condicio, ma attuazione del principio di legalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *