Aree edificabili sotto tiro

<p>Sulla Tasi rimane il rebus delle aree edificabili. Queste, infatti, possedute e coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella speciale gestione previdenziale, sono considerate terreni agricoli e sfuggono alla tassa sui servizi indivisibili.</p>
<p>Il comma 669 dell’articolo 1 della legge 147/2013, come sostituito dall’articolo 2, lettera f) del Dl 16/2014, dispone che la Tasi &egrave; dovuta sulle aree edificabili come definite ai sensi dell’Imu che, a sua volta, rimandando all’Ici (articolo 2 del Dlgs 504/1992), comporta l’esenzione a favore dei proprietari in possesso delle predette qualifiche professionali. Ma se il proprietario del fondo con l’area edificabile ha concesso in affitto il terreno, l’area edificabile rimane tale ed &egrave; soggetta a Tasi; e qui sorgono i problemi.</p>
<p>Scatta infatti la norma dell’imposta a carico del detentore, che &egrave; fissata nella misura minima del 10%, ovvero in misura superiore fino al 30% in base alla delibera comunale. Quindi l’ignaro agricoltore affittuario che conduce direttamente il fondo agricolo deve pagare la Tasi sul terreno coltivato (per la parte edificabile) senza ovviamente usufruire dei vantaggi di possedere un’area edificabile; l’obbligo &egrave; confermata dalla risposta n. 10 delle Faq Imu/Tasi del 3 giugno 2014. Per di pi&ugrave; la base imponibile, che per le aree edificabili &egrave; il valore corrente di mercato, non pu&ograve; che essere quella determinata dal proprietario.</p>
<p>Poi c’&egrave; la questione dei fabbricati rurali per i quali la Tasi &egrave; dovuta se deliberata dal comune; per le costruzioni rurali strumentali l’imposta non pu&ograve; superare l’1 per mille della base imponibile calcolata con le regole catastali. Per le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti con pi&ugrave; di 100 giornate lavorative annue, l’imposta &egrave; determinata con le regole dei fabbricati rurali strumentali (circolare n.3/DF del 18 maggio 2012).</p>
<p>Stavolta &egrave; il proprietario del terreno affittato che deve assumere informazioni dall’affittuario per chiedere chi occupa le case di compendio del fondo rustico in affitto. Occorre anche verificare la regolarit&agrave; catastale (devono essere nella categoria catastale D10 e A6, oppure con la sigla “R” o autocertificati). Se manca questa formalit&agrave; il comune non spetta l’aliquota ridotta.</p>
<p>Poi il proprietario calcola la Tasi tenendo conto che i fabbricati strumentali e le abitazioni dei dipendenti al massimo pagano l’1 per mille, che le altre abitazioni scontano l’imposta secondo l’ aliquota stabilita dal Comune e che per i fabbricati inagibili e inabitabili la base imponibile &egrave; ridotta del 50%. Determinata la Tasi con tutte queste variabili il proprietario deve presentarsi dal “detentore” (cio&egrave; l’affittuario) per comunicargli la quota di imposta (dal 10 al 30 per cento) a suo carico.</p>

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