Approvazione dei piani attuativi dopo il decreto sviluppo (d.l. 70/2011): quali limiti di competenza per la giunta comunale?

La vicenda
I soggetti proponenti un piano di lottizzazione hanno impugnato il diniego di approvazione opposto dalla giunta comunale, per vizio di incompetenza. Il TAR Puglia, sez. III, con sentenza 28.1.2015, n. 147, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura: l’atto, per il suo carattere negativo, avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio e non dalla giunta, perché la legge ripartirebbe la competenza all’adozione o approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in base al contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento. Il comune ha proposto appello contro la sentenza, sostenendo l’attribuzione alla giunta comunale della competenza a decidere comunque sui piani attuativi, se conformi allo strumento urbanistico generale, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 13, del c.d. “decreto sviluppo” (decreto-legge 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12.7.2011, n. 106) e dalla successiva legislazione regionale (art. 10 della legge 1.8.2011, n. 21). Una diversa ricostruzione della normativa vigente, quale quella fatta propria dal TAR, frustrerebbe – secondo il comune appellante – l’intento di comprimere e snellire i tempi di formazione degli strumenti urbanistici attuativi e non sarebbe compatibile con il riparto delle competenze fra organi comunali delineato dal decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 (consiglio competente limitatamente agli atti fondamentali espressamente indicati; giunta organo di governo con competenza generale e residuale).

La pronuncia del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 888 del 2016, affronta nel merito la questione se la più recente normativa nazionale introdotta dal c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70 del 2011) attribuisca alla giunta comunale la sola competenza ad approvare i piani attuativi conformi al PRG (come ha ritenuto il primo giudice) o anche quella a respingerli (secondo la tesi del comune). Secondo il Consiglio di Stato, lo schema normativa appare sostanzialmente semplice. La giunta può approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il PRG (o strumento equipollente); l’esigenza di modifica di quest’ultimo, implicata dal piano attuativo, attiva la competenza del consiglio. In linea di massima, la neutralità del piano attuativo rispetto allo strumento generale è condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della giunta. Ne consegue che nelle disposizioni richiamate (art. 5, comma 13, del d.l. 70/2011) “approvazione” va intesa non in senso positivo, ma nel significato neutro di “deliberazione”. Continua il Consiglio di Stato, evidenziando che “ha ragione il TAR nell’affermare che la competenza della giunta presuppone ipotesi di «piana soluzione», ma va poi troppo oltre ritenendo che questa richieda sia la conformità allo strumento generale, il che è pacifico, sia l’esito positivo del procedimento, elemento che invece contraddice le finalità acceleratorie del procedimento perseguite dalle leggi recenti”. Nel caso di specie, la giunta, preso atto che la proposta implicava – almeno in una delle sue possibili articolazioni – una variante allo strumento urbanistico generale, avrebbe dovuto prenderne atto, astenersi dal deliberare e rimettere gli atti al consiglio. L’appello del comune è quindi infondato e va respinto, con conferma in parte qua della sentenza impugnata, seppur con motivazione parzialmente diversa quanto alle considerazioni che, nella fattispecie, giustificano in capo al consiglio e non alla giunta la competenza a deliberare sulla proposta dei privati (non il carattere di diniego del provvedimento ma la prospettata modifica del PRG che la proposta reca).

Normativa di riferimento
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 (“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 5. Costruzioni private
[…]
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: 
a) […]; 
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

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