Appalti, unica regia

Fonte: Italia Oggi

Al via la stazione unica appaltante, su base regionale, cui potranno fare riferimento le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali come centrale di committenza per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi; alla stazione unica appaltante (SUA) gli enti rimborseranno i costi sostenuti e il rapporto fra l’ente e la SUA sarà definito da apposita convenzione. È quanto prevede il dpcm firmato dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri Maroni, Alfano, Romani, Matteoli, Sacconi, Fitto e Brunetta sulla stazione unica appaltante previsto dall’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie approvato dal consiglio dei ministri il 28 gennaio 2010). Il decreto è finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il ricorso alla stazione unica appaltante (una o più su base regionale) non rappresenterà un obbligo per le amministrazioni ma una facoltà; potranno aderire alla SUA lo stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e concorsi di enti pubblici, le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di un diritto speciale o di esclusiva. Nello svolgimento della funzione di centrale di committenza (che in base al Codice dei contratti pubblici si esplica nell’acquisizione di forniture, lavori e servizi destinati ad altre amministrazioni e nell’aggiudicazione di appalti o nella conclusione di accordi quadro) rientra in generale l’attività di «gestione della procedura di gara», ma anche la collaborazione con l’ente che ha aderito alla SUA per la messa a punto dello schema di contratto, la scelta della procedura di gara, la predisposizione dei capitolati speciali e generali, l’applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione utilizzare e per predisporre tutti gli atti di gara (bando, disciplinare e lettere di invito). La SUA dovrà inoltre prendersi carico dello svolgimento della procedura di gara, curando anche la fase di pubblicità e le comunicazioni agli interessati, oltre a effettuare anche le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione; sempre alla SUA spetta il compito di nominare la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa), curare gli eventuali contenziosi e infine collaborare con l’ente per la stipula del contratto. Il decreto definisce i contenuti essenziali della convenzione facendo particolare riferimento, al-l’ambito di applicazione della convenzione (cioè la o le procedure interessate), ai profili attinenti il rimborso dei costi sostenuti della SUA, alla suddivisione degli oneri relativi ai contenziosi, all’obbligo di trasmissione, da parte dell’ente aderente, alla SUA e alla prefettura, dei contratti stipulati e delle varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei contratti. Per quel che riguarda le forme di monitoraggio e di controllo sugli appalti il dpcm prevede un serrato collegamento fra prefetture, soggetto cui dovranno affluire tutte le informazioni e i dati utili alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e SUA, alla quale le prefetture metteranno a disposizione le informazioni sulle imprese partecipanti alla gara. Chi aderisce alla SUA potrà invece delegare la verifica dei progetti e l’esame delle varianti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche. L’ente interessato ad avvalersi della SUA dovrà stipulare una convenzione per disciplinare la collaborazione.

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