Appalti, tracciabilità da settembre

Fonte: Italia Oggi

Conferma dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre, anche se il bando di gara è precedente a tale data; obbligo di indicare nel contratto tutti i rapporti contrattuali relativi alla specifica commessa; le comunicazioni sulla tracciabilità dovranno essere effettuate dai legali rappresentanti; il Cup (Codice unitario progetto) corrispondente al contratto dovrà essere citato unitamente al Cig (Codice identificativo gara) e sarà rilasciato anche per forniture e servizi. Sono questi alcuni dei punti contenuti nel documento base che l’Autorità ha messo a punto per la determinazione contenente le linee guida relative all’applicazione dell’articolo 3 della legge 136/2010; ma l’ipotesi di un decreto legge che rinvii l’applicazione della disposizione per definire con maggiore calma e accuratezza le modalità applicative dell’obbligo, è aperta e potrebbe realizzarsi entro venerdì. Nel corso della riunione convocata dal presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Giuseppe Brienza, tenutasi ieri, i rappresentanti delle imprese del settore e la stessa Confindustria, pur lodando l’iniziativa presa dall’Autorità e quanto chiarito nei giorni scorsi dal Ministero dell’interno, sono tornate infatti a chiedere, all’unisono e con forza, una moratoria di 120 giorni che consenta di dare le opportune indicazioni alle stazioni appaltanti e alle imprese. In particolare l’Ance, l’Agi, l’Ancpl e l’Aniem hanno confermato il pericolo di blocco dei pagamenti che preoccupa moltissimo le aziende coinvolte, soprattutto in questo periodo di crisi. La questione dovrebbe però risolversi nel corso di queste settimana, probabilmente entro il consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi venerdì prossimo. Ma la strada, per le imprese, non appare in discesa anche perché i Ministeri intervenuti non sono sembrati molto favorevoli rispetto all’opportunità di una sospensione della disposizione antimafia, ritenuta – viceversa – indispensabile anche per ottenere una normativa regolamentare di chiarimento. Durante la riunione è stata ipotizzata la possibilità di sospendere anche soltanto l’applicazione delle sanzioni e quindi non l’intera norma, per un periodo di 90 giorni, ma si tratta di una ipotesi di difficile percorribilità data la pena di nullità ex lege prevista per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre. Si tratta quindi di una corsa contro il tempo, anche perché le stazioni appaltanti sono ferme con i pagamenti e non possono attendere oltre per dare indicazioni agli appaltatore e ai subappaltatori: se non ci sarà una sospensione (e se quindi il governo non porterà in consiglio dei ministri la sospensione) l’Autorità uscirà con la sua determina contenente le linee guida. Il tentativo portato avanti dalle imprese è stato quindi quello di prendere tempo con l’Autorità, anche perché l’immediata emissione della determina avrebbe potuto vanificare quel requisito di necessità e urgenza sul quale ogni decreto legge si fonda. L’Autorità ha dato quindi 48 ore ai rappresentanti delle imprese per fare pervenire spunti da chiarire e relative ipotesi di soluzioni, dopo di che, se il governo non provvederà alla sospensione, uscirà con le proprie linee guida. Non pochi i problemi da risolvere, come ad esempio l’utilizzabilità di più conti correnti da parte delle imprese, soprattutto di piccole dimensioni; o il chiarimento sull’ambito di applicazione soggettivo relativamente alla nozione di impresa; o ancora il limite dell’utilizzabilità della somma di 500 euro giornalieri in contante per le spese generali. Intanto qualche chiarimento l’Autorità l’ha ipotizzato con riferimento: ai subcontratti relativi ai contratti pre-7 settembre (esclusi dall’obbligo); all’obbligo di comunicazione dei conti dedicati da parte dei soli legali rappresentanti. Sembrerebbe certa la previsione nella determina dell’inapplicabilità della tracciabilità ai subcontratti relativi a contratti stipulati prima del 7 settembre e ciò anche se questi subcontratti sono stati sottoscritti dopo tale data. Dovrà invece essere deciso se estendere la possibilità di pagamento, oltre al bonifico bancario o postale, anche ad altri strumenti di pagamento (esempio il Rid).

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