Appalti, l’offerta garantisce i salari minimi da contratto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli operatori economici devono presentare le offerte nelle gare di appalto con il prezzo più basso nel rispetto dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale per i propri dipendenti.

Il Dl 69/2013 ha introdotto nell’articolo 82 del codice dei contratti pubblici una disposizione che individua un limite ben preciso nel processo di valutazione delle offerte al massimo ribasso.

Lo prevede il Dl 69/2013, che ha introdotto all’articolo 82 del Codice contratti una norma che replica in molti elementi quella definita dalla legge 106/2011 e poi abrogata, ed è sempre finalizzata a impedire la presentazione di offerte economiche non coerenti con gli standard retributivi per i lavoratori impiegati nell’appalto.

L’articolo 82, comma 3-bis stabilisce che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti sia dalla contrattazione nazionale sia da quella di di secondo livello. Si prevede poi che la determinazione del prezzo migliore sia effettuata anche al netto dei costi degli adempimenti per le norme su salute e sicurezza sul lavoro, individuabili come gli oneri della sicurezza aziendali (da esplicitare secondo l’articolo 87, comma 4 del Codice).

Si determina quindi per i concorrenti la possibilità di formulare l’offerta solo sulla parte “eccedente” i minimi salariali e i costi della sicurezza aziendali (calcolati per quota parte), ossia sui costi amministrativi e sul margine dell’utile di impresa; questo comporta che le stazioni appaltanti valutino accuratamente il quadro dei valori retributivi dei contratti riferibili ai potenziali partecipanti alla gara per la formazione della base d’asta, poiché un valore dell’appalto corrispondente ai minimi renderebbe impossibile la formulazione dell’offerta.

Considerando le valutazioni espresse a suo tempo dall’Avcp sulla norma “gemella” contenuta nella legge 106/2011, l’attuale previsione sul rispetto dei minimi salariali nelle offerte potrebbe sancire l’obbligo di verificare la congruità del costo del lavoro su più piani: la produttività presentata dal concorrente, il livello e il numero del personale necessario per garantila e il controllo dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione.

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