Appalti, limiti per la concorrenza

Fonte: Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2012 aumentano le soglie per l’applicazione delle direttive europee sugli appalti pubblici; sale a 200 mila (da 193 mila) la soglia per appalti di forniture e servizi e a 5 milioni di euro (da 4.8845.000) quella per i lavori. È quanto prevede il Regolamento Ue n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011, che modifica alcune norme delle direttive 2004/17/Ce, 2004/18/Ce e 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio adeguando le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si tratta dell’adeguamento annuale (qualche migliaia di euro) conseguente all’applicazione del cosiddetto Accordo Omc stipulato dalla Commissione europea nel 1994. In questo accordo il termine di riferimento era il Dsp (Diritto speciale di prelievo) e con riguardo ad esso si erano stabiliti gli importi (soglie) superati i quali le amministrazioni dei diversi Paesi firmatari (oltre all’Unione europea, ad esempio, gli Stati Uniti, il Giappone e molti altri paesi) devono aprire il loro mercato alla concorrenza straniera. Il regolamento europeo ha quindi lo scopo di allineare le soglie per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo espresse in Dsp. Ecco quindi l’intervento sul corpus delle direttive 2004/17 e 18, nonché della direttiva 2009/81 sugli appalti nel settore della sicurezza e difesa. Le nuove soglie, applicabili dal prossimo primo gennaio 2012, prevedono quindi che nei settori ordinari, per servizi e forniture affidate dalle amministrazioni centrali, si passi dal valore di 125 mila a quello di 130 mila euro; per appalti pubblici di servizi e forniture affidati da tutte le altre amministrazioni, l’aumento sarà da l93 mila a 200 mila euro, mentre per i lavori si passa da 4.845.000 a 5 milioni di euro. Nei settori «speciali» (acqua, energia e trasporti), per servizi e forniture si passa da 387 mila a 400 mila euro. Uguali le soglie per la direttiva 81 negli appalti di servizi e forniture il valore è a 400 mila euro, mentre per i lavori è a 5 milioni. Superati questi valori le amministrazioni saranno quindi tenute ad applicare alcune specifiche parti del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, il titolo primo del Codice che (articoli 28120) ha riguardo ai contratti di «rilevanza comunitaria». Si tratta di disposizioni che, per garantire la concorrenza nel mercato interno dell’Unione, prevedono, ad esempio, la pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale europea, termini per la partecipazione alle gare più lunghi rispetto a quelli (spesso molto brevi) previsti per le procedure di aggiudicazione esperite a livello nazionale. Va ricordato che sotto la soglia comunitaria anche per altre materie (ad esempio i criteri di aggiudicazione) la disciplina nazionale è meno rigida di quella europea, tanto che le direttive europee prevedono un preciso divieto di suddivisione artificiosa dell’appalto al fine di evitare di eludere, quanto meno, gli obblighi

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