Appalti, Decreto Correttivo: programmazione, trasparenza e RUP

di STEFANO USAI

Il decreto legislativo n. 56/2017, correttivo del codice degli appalti, – in vigore dal 20 maggio – non si limita, si potrebbe dire, ad una modifica di norme del codice (ora dei contratti pubblici grazie all’articolo 1 del correttivo che modifica la rubrica del decreto legislativo 50/2016) ma anche dello stesso approccio del RUP al procedimento contrattuale.
Questo è soprattutto vero in relazione ad alcuni aspetti (trattati in questa prima parte) relativi alla programmazione delle acquisizioni, in particolare per gli enti locali, e in tema di individuazione del RUP.
Ma, come si vedrà, anche in tema di affidamenti semplificati, con la determinazione a contrattare semplificata e delle stesse procedure negoziate nel sottosoglia etc.

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La programmazione degli acquisti e dei lavori negli Enti locali (art. 21)

L’articolo 11, comma 1 del correttivo, – e per ciò che in queste sede interessa trattare – lett. a) e b) modificano rispettivamente la rubrica dell’articolo 21 che ora contiene i riferimenti sia alla nuova programmazione in tema di beni/servizi sia in tema di lavori.
Una modifica sostanziale, più che altro un adeguamento che introduce la tempistica della redazione dei programmi di acquisti e lavori che i RUP dovranno rispettare, riguarda il comma 1 dell’articolo 21.
L’inciso, per cui il comma ora puntualizza che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”,chiarisce che la programmazione degli acquisti/lavori deve rispettare la scadenza, prima ancora del bilancio, dello stesso documento unico di programmazione.
Del resto, già nel principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011 e succ. modifiche) insiste il richiamo al programma annuale e triennale nell’ambito della sezione operativa del DUP.
A questo, necessariamente, si deve legare il “nuovo” programma relativo all’acquisto di beni e servizi – per importi pari o superiori ai 40 mila euro – che dovrà essere innestato, necessariamente, nel DUP in scadenza al 31 luglio 2017 che riguarda l’esercizio finanziario 2018.
Questo tipo di programmazione potrà poi essere adeguato con delle note integrative (entro il 15 novembre) prima dell’adozione del bilancio.
Pertanto il riferimento temporale è quello del DUP e (al 31 dicembre), evidentemente, del bilancio.
L’inciso chiarisce, quindi, la questione delle scadenze dei termini per l’approvazione di questi atti di programmazione che si è posta negli Enti locali.

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FORMAZIONE
Il RUP dopo il nuovo Codice dei contratti e le Linee guida dell’ANAC n. 3/2016
Firenze, 23 maggio 2017

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