Anche i preventivi 2011 al restyling federalista

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il nuovo mix di entrate che il Dlgs sul federalismo municipale attribuisce ai comuni già dal 2011 aumenta il peso delle entrate tributarie, e impone importanti variazioni anche agli enti locali che hanno già approvato i preventivi. Per risolvere tutti i problemi nell’attribuzione dei gettiti, a partire dalla compartecipazione Iva che appare ancora priva di dati, il ministero dell’Interno ha appena varato il decreto che sposta al 30 giugno la scadenza dei preventivi; sono tanti, però, i comuni che seguendo le vecchie regole stanno approvando o hanno già approvato i preventivi (a maggio si vota in oltre 1.300 enti), con la conseguenza di dover apportare profondi maquillage una volta approvato il decreto. Il nuovo sistema della fiscalità locale punta, almeno a regime, a una corrispondenza fra la responsabilità di entrata e la gestione della spesa. Le funzioni fondamentali di comuni e province, da individuare attraverso la rilevazione dei fabbisogni standard, dovranno essere finanziate con i tributi applicati sul territorio. La prima fase prevede la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali (con l’eccezione del contributo sviluppo investimenti e al lordo della compartecipazione Irpef) già da quest’anno. In particolare, l’articolo 2 del decreto attribuisce ai comuni il gettito, in riferimento agli immobili presenti sul territorio, derivante dalle imposte sui redditi fondiari, dal registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare e dal 30% del gettito derivante dalle altre imposte di registro e bollo, ipotecarie e catastali. Sempre dal 2011, è devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario una quota pari al 21,7% (diventerà del 21,6% dal 2012) della cedolare secca sugli affitti, la cui disciplina trova riferimento al successivo articolo 3. Il sistema stabilisce la riduzione – con decreti del Viminale di concerto con l’Economia – dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio e a quello devoluto ai comuni, oltre alla compartecipazione Iva. I comuni che, nel rispetto di norme imperative, hanno approvato i bilanci di previsione annuali e pluriennali iscrivendo stanziamenti di entrata al titolo II finalizzati alla contabilizzazione di contributi erariali, saranno dunque tenuti a variare i propri documenti di programmazione. Una questione potrebbe porsi in relazione al versamento di un acconto disposto in questi giorni dal Viminale ai sensi dell’articolo 2 comma 45 Dl 225/2010 (decreto milleproroghe). Una diversa contabilizzazione di questa entrata da parte dei comuni (titolo I, entrate tributarie, o titolo II, entrate da trasferimenti correnti) potrebbe infatti causare difficoltà di aggregazione e di consolidamento di dati non omogenei, superabile tuttavia da una sorta di riconciliazione extra contabile che potrebbe essere operata con le certificazioni sul bilancio. Il diverso assetto delle entrate comunali comporterà dunque un forte incremento delle risorse tributarie, con evidenti ripercussioni anche sulla struttura del sistema di indicatori di bilancio (compresi gli indici di deficitarietà strutturale), non più idonei a una corretta rappresentazione storico-evolutiva dei fatti di gestione. La partita però non sarà alla pari, o almeno non per tutti gli enti. Il riparto di somme dal fondo sperimentale, previsto nella fase di avvio del sistema federalista, verrà effettuato tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard da parte dei comuni e, sino al 2013, della necessità di distribuzione di almeno una quota del 30% secondo criteri basati sul numero dei residenti. Importanti dunque potrebbero essere gli effetti sugli equilibri di bilancio e sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le uniche leve tributarie, utilizzabili già a decorrere dall’esercizio in corso, potrebbero essere rappresentate dalla graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire o di aumentare l’addizionale Irpef (la predetta facoltà è tuttavia esercitabile solo dai soli comuni che non l’avessero mai istituita o la cui aliquota fosse inferiore allo 0,4 per cento) e dalla facoltà di istituzione dell’imposta di scopo o di soggiorno.

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