Altro che nuove leve, i 65enni potranno fare i concorsi

Fonte: Italia Oggi

Ora che la macchina dei concorsi per l’accesso a posti di personale docente nella scuola sembra scaldare i motori, il limite d’età che non deve essere superato per parteciparvi è divenuto oggetto di due recentissimi interventi: uno, diretto, del Consiglio di stato e l’altro, indiretto, del decreto SalvaItalia.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che avere compiuto, ad esempio, 65 anni o avere un’età non superiore a 65 anni sono formule equivalenti (sentenza n. 21 del 2 dicembre 2011). E lo ha stabilito, annullando una sentenza del Tar del Lazio, secondo cui le due formule, invece, avrebbero significati diversi, quasi opposti (sentenza n. 4 del 2011). Se per partecipare a un concorso, questa la tesi dei giudici di primo grado, non bisogna aver superato i 65 anni, ciò significa che possono essere accolte le domande anche di quelli che hanno già compiuto i 65 anni ma non ancora i 66; viceversa, se il requisito per partecipare è quello di non averli ancora compiuti, non può essere accolta la domanda di partecipazione di chi li ha finiti anche solo da un giorno. Una diversità di trattamento sulla base di una mera differenza linguistica, di cui i giudici di palazzo Spada hanno fatto giustizia, decidendo per l’equivalenza di significato con una sentenza che non si può più discutere, essendo stata presa in adunanza plenaria. Il limite dei 65 anni era previsto dai bandi di concorso del personale docente, ormai risalenti alla fine degli anni novanta del millennio scorso (un’era geologica), e corrispondeva all’età per il collocamento a riposo d’ufficio (art. 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 351 del 28 aprile 1998).
Ma ora che il decreto SalvaItalia ha riformato il regime pensionistico, riducendo a due le forme di pensione, la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, le nuove norme hanno riflessi anche sul sistema dei limiti d’età. È infatti evidente che non si potrà più considerare valido il limite d’età dei 65 anni, compiuti i quali non era più possibile partecipare ai concorsi pubblici, giacché a 65 anni si dovrà continuare a lavorare. Il nuovo limite d’età per la pensione di vecchiaia nel sistema misto, infatti, è determinato in 66 anni dal 1° gennaio 2012 e in 67 anni dal 1° gennaio 2021. Senza contare che le due età di 66 e di 67 anni possono ancora essere elevate per effetto degli adeguamenti al tasso di sopravvivenza della popolazione. Non solo, non sembra nemmeno che non si possa continuare a lavorare anche dopo il compimento dell’anzianità per conseguire la pensione di vecchiaia. Nessuna norma del SalvaItalia, infatti, fa più riferimento al collocamento a riposo d’ufficio al compimento di tale anzianità. Cosicché bisogna pensare, come uno potrebbe continuare a lavorare anche oltre i 66 e i 67 anni se non si licenzia, che possano partecipare ai concorsi pubblici soggetti anche più anziani, senza limiti d’età. Limiti d’età già abrogati da Franco Bassanini con il secondo dei due provvedimenti che ne portano il nome (art. 3, 6° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e reintrodotti dai successivi bandi di concorso della scuola. Con una contraddizione, però, quella di consentire la partecipazione a persone con età ormai prossima al collocamento a riposo d’ufficio, 65 anni, assumerle, se vincitrici, e subito dopo licenziarle. Per tornare al decreto SalvaItalia, c’è da aggiungere che sempre l’art. 24, comma 7 fa riferimento a un altro requisito anagrafico, quello di settant’anni per accedere alla pensione nel sistema contributivo. È questa la nuova frontiera? Potranno insegnare anche i settantenni e gli ultrasettantenni? Intanto, è urgente riordinare le idee sul tipo di scuola che si vuole avere e sul tipo di personale che vi deve insegnare. Prima di emanare i nuovi bandi di concorso.

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