All’appello sul Patto di stabilità

Fonte: Italia Oggi

La Conferenza stato-città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno, ha approvato gli schemi di decreto del Ministero dell’economia relativi alla determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, per il triennio 2010/2012, e al monitoraggio semestrale per l’anno 2010. Gli enti soggetti al patto trasmettono, al Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, le informazioni relative agli obiettivi programmatici del patto per il triennio, ai sensi del comma 14 dell’articolo 77-bis del dl n. 112/2008, con le modalità e i prospetti definiti nel decreto stesso. I prospetti vanno trasmessi, utilizzando esclusivamente il sistema web previsto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di rideterminazione degli obiettivi, con compensazione con gli obiettivi degli altri enti residenti nella stessa regione, questi vanno nuovamente trasmessi nei successivi 15 giorni e il nuovo obiettivo va inserito nella cella denominata saldo obiettivo rideterminato (patto regionale) allegato al decreto. Le variazioni possono, comunque, essere effettuate entro l’anno di riferimento. Gli enti locali che non trasmettono gli obiettivi nei tempi indicati, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno. Rispetto alla prima versione inviata all’Anci e all’Upi è stata eliminata la previsione che considerava inadempimento al patto di stabilità anche l’erroneo inserimento di dati non veritieri. In relazione al monitoraggio, la normativa prevede la rilevazione generalizzata degli enti sottoposti al patto di stabilità, che debbono inviare, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di cassa e di competenza. Lo schema di decreto chiarisce che in caso di mancata emanazione in tempi utili, entro il 31 luglio, la data per l’invio è fissata a 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto stesso. Anche per la trasmissione dei dati semestrali deve essere utilizzato, esclusivamente, il sistema web previsto per il patto di stabilità interno. Lo schema di decreto chiarisce che i dati relativi al monitoraggio per il secondo semestre – dati annuali – in quanto cumulati, devono risultare almeno uguali a quelli relativi al primo semestre, il sistema genera, in caso contrario, un messaggio di warning e sarà necessario modificare nel sistema i dati relativi al primo semestre 2010. A parte i riferimenti alla normativa esistente e a quanto già indicato nella circolare n. 15 del 30 marzo scorso i due schemi di decreto contengono riferimenti interessanti per la corretta gestione del patto di stabilità interno. In particolare si segnala, per la determinazione del saldo obiettivo, che la Ragioneria Generale ha provveduto ad aggiornare automaticamente i prospetti informatici con i dati del 2007 ottenuti dai certificati del conto del bilancio 2007, che gli enti locali hanno presentato al Ministero dell’interno e pertanto nessun dato di quell’anno deve essere inserito. Con l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 77-bis, le riscossioni in conto capitale relative alle cessioni di azioni o quote di società, nonché le risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi e le risorse relative alla vendita degli immobili, non possono più essere escluse dal saldo finanziario preso a base di riferimento, anno 2007, e dal saldo degli anni di gestione del patto, anni 2010 e 2011. È stato previsto che gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 possono avvalersi del nuovo quadro normativo. L’articolo 4, comma 4-quinquies del dl n. 2/2010 ha fornito un’interpretazione autentica della norma disponendo che gli enti che hanno operato l’esclusione delle suddette entrate nell’anno 2009, sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti le entrate straordinarie sono incluse sia nella base di riferimento che nei risultati. Un punto importante, chiarito dallo schema di decreto sugli obiettivi, fa riferimento alle risorse provenienti dall’Unione europea: queste non sono considerate nel saldo finanziario 2007 assunto a base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo 2010, così come le relative spese correnti e in conto capitale. L’esclusione opera a partire dall’anno corrente per le risorse proveniente anche indirettamente dall’Ue intendendo per tali quelle assegnate per il tramite della regione o della provincia di appartenenza. Infine lo schema di decreto chiarisce che in assenza di disposizioni legislative si ritiene opportuno che, per l’anno 2012, venga confermato lo stesso obiettivo programmatico individuato per l’anno 2011. Non è più vigente la norma che prevedeva che, per i soli comuni con saldo finanziario di competenza mista negativo, l’entità del concorso alla manovra fosse determinata individuando il minore fra l’importo ottenuto con l’applicazione delle percentuali previste e di quello corrispondente al 20% delle spese finali, considerate in termini di competenza mista. Anche per il 2010 gli enti possono escludere dal saldo i pagamenti in conto residui, relativi a spese di investimento, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti e i pagamenti in conto capitale per impegni già assunti e finanziati dal minor onere per interessi dovuto alla riduzione dei tassi (le voci da escludere trovano evidenza nelle voci S13 e S14 del modello relativo al monitoraggio). Gli enti locali che hanno rispettato il patto per l’anno 2009 possono escludere dal saldo rilevante dei pagamenti in conto capitale un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale, risultanti dal rendiconto 2008. Il decreto ricorda, infine, che gli effetti finanziari delle sanzioni non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno e, pertanto, il modello del monitoraggio prevede la voce SANZ 10 in cui l’ente sanzionato designa l’effetto finanziario, indicando la stima della minore spesa connessa al divieto di assunzione di personale e al limite agli impegni correnti.

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