Aliquote Imu al 31 ottobre

Fonte: Il Sole 24 Ore

I Comuni hanno tempo fino al 31 ottobre per fissare le aliquote dell’Imu, come avviene per tutti gli altri tributi, perché anche nel caso dell’imposta municipale la scadenza coincide con il termine per la chiusura dei bilanci preventivi; la scadenza del 30 settembre indicata dalla legge istitutiva dell’Imu (articolo 13, comma 12-bis del Dl 201/2011) può ritenersi «implicitamente abrogata», e sostituita dalla regola generale che fa coincidere i termini dei regolamenti tributari e dei bilanci preventivi.
A chiudere il dibattito interpretativo sorto sul calendario dell’Imu è stato ieri il ministro Piero Giarda, rispondendo a un question time alla Camera. In quest’ottica, a regolare il tutto è la norma generale (articolo 53, comma 16 della legge 388/2000; si veda anche Il Sole 24 Ore del 10 settembre), e non la regola speciale introdotta per l’anno di debutto dall’Imu come sostenuto da altre interpretazioni.
Sulle regole dell’imposta, intanto, l’Economia sta ultimando il lavoro per il varo definitivo del modello di dichiarazione e delle istruzioni collegate. Resta da capire se qualche correttivo finale possa ridurre la platea dei soggetti obbligati all’adempimento, che in base alla bozza anticipata nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore appare decisamente ampia.
Le regole di base ricordate nella bozza sono facili e condivisibili: occorre presentare la dichiarazione quando ci sono riduzioni d’imposta e quando le informazioni per la liquidazione non possono essere ricavate dalle banche dati catastali e comunali. Per riduzioni d’imposta si devono però intendere quelle previste direttamente dalla legge, come l’abbattimento di base imponibile per i fabbricati storici e per quelli inagibili o gli “sconti” per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali.
Le riduzioni d’imposta decise dai Comuni, fra cui l’abbassamento di aliquote, dovranno invece essere dichiarate con le modalità eventualmente previste nei regolamenti comunali.
Seguendo questi principi, però, non sarebbe necessario far ripresentare la dichiarazione ai proprietari di fabbricati storici, perché tale qualità è stata già dichiarata ai fini Ici. Gli identificativi catastali sono quindi già conosciuti, e tramite questi il Comune può estrarre le rendite e determinare la base imponibile sulla quale applicare la riduzione del 50 per cento.
Più in generale, occorrerebbe chiarire il rapporto tra la dichiarazione Imu e le comunicazioni previste nei regolamenti comunali, per evitare un’inutile duplicazione di adempimenti.
Così, ad esempio, nelle istruzioni alla dichiarazione Imu si sostiene che devono essere dichiarati gli immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, come previsto dall’articolo 13, comma 9 del Dl 201/2011. Si tratta degli immobili locati e di quelli posseduti delle imprese commerciali, non produttivi di reddito fondiario, e in generale dai soggetti Ires. L’adempimento rischia però di sovrapporsi con gli obblighi dichiarativi presenti nei regolamenti comunali.
Si prenda il caso del Comune di Milano, il cui regolamento prevede che per gli immobili non produttivi di reddito fondiario posseduti da imprese l’applicazione dell’aliquota ridotta «è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dei relativi obblighi fiscali, compresi quelli attinenti ai tributi locali». Stesso discorso per l’aliquota ridotta (si fa per dire: 0.96% invece che 1,06%) prevista per gli immobili locati, per cui si chiede la presentazione di «copia conforme all’originale del contratto di locazione», oltre a ulteriori requisiti.
La bozza delle istruzioni contiene però anche semplificazioni importanti, che colmano alcuni buchi normativi. È il caso dell’eliminazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli elementi necessari alla gestione dell’Ici sono presenti nel modello unico informatico (Mui; Dl 223/2006)) e, per eredi e legatari, il mancato obbligo per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione (legge 383/2001): due fattispecie che il Dl 201/2011 si era dimenticato di richiamare.

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