Al giudice amministrativo l’inedito arbitrato fra Authority e Pa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con i decreti Monti ha preso piede la tendenza a porre il giudice amministrativo sullo scranno di arbitro delle liti tra Autorità indipendenti e pubbliche amministrazioni. Già il decreto legge “Salva Italia” (Dl 201/2011) ha attribuito all’Antitrust il potere di impugnare gli atti amministrativi e i regolamenti di tutte le Pa che violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Ciò allo scopo di risolvere una smagliatura del diritto della concorrenza che consentiva all’Autorità di rivolgere al Governo e alle amministrazioni solo pareri e segnalazioni volti a denunciare gli effetti anticompetitivi di alcune loro decisioni. Pareri quasi sempre inascoltati.
Ora, in sede di conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni (Dl 1/2012) il Senato concede un potere analogo alla nuova Autorità di regolazione dei trasporti. L’ambito è più limitato e riguarda solo i provvedimenti di regolazione del servizio taxi di competenza comunale e regionale. La versione originaria del Dl riservava invece all’Autorità il potere di attuare misure di liberalizzazione di questo servizio. I Comuni potevano emanare un semplice parere, obbligatorio, ma non vincolante. In sede parlamentare sono emerse proposte volte a ripristinare il peso degli enti locali e alla fine è passata una soluzione di compromesso. Da un lato, il potere di regolazione resta ai Comuni e alle Regioni, che devono acquisire un parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Autorità. Dall’altro, l’Autorità può effettuare analisi comparate per individuare i livelli ottimali di servizio che i Comuni devono tenere in considerazione e, soprattutto, può impugnare innanzi al Tar Lazio tutti gli atti amministrativi adottati.
Il giudice amministrativo dovrà così farsi carico di un contenzioso di tipo inedito. Infatti, di regola, i ricorsi sono proposti per tutelare situazioni giuridiche di privati lesi da un provvedimento illegittimo. Costituiva già una deroga l’attribuzione ad associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori della legittimazione a impugnare i provvedimenti che ledono interessi collettivi e diffusi.
Ora si fa un passo in più. Da un lato, l’Antitrust si trasforma in un pubblico ministero della concorrenza che promuove giudizi per tutelare un interesse pubblico. Dall’altro lato l’Autorità per i trasporti potrà contestare in giudizio numero delle licenze, tariffe, divieti di sviluppare servizi integrativi (taxi collettivi) e altre restrizioni alla liberà di organizzazione del servizio.
Quasi inedito è il fatto che queste controversie sorgono solo tra apparati amministrativi, con il giudice in veste di arbitratore. Un ruolo difficile perché involge valutazioni opinabili. Il magistrato dovrà stabilire, per esempio, in base ad analisi di mercato sofisticate, se un certo provvedimento ha effetti restrittivi della concorrenza; o se il numero massimo di licenze deliberato da un Comune rispetta «i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti».
Colpisce poi che al giudice amministrativo venga addossata la responsabilità di dirimere liti tra amministrazioni. In molti Paesi questi conflitti hanno altre sedi amministrative in cui si trovano soluzioni ragionevoli concordate o qualcuno si assume la responsabilità di imporre una scelta.

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