Affitti p.a., il recesso è un bluff

Fonte: Italia Oggi

L’imperativo è d’obbligo. Occorre riscrivere la norma sulla cessazione anticipata degli «affitti d’oro» delle pubbliche amministrazioni, contenuta all’articolo 2 del decreto legge n. 151/2013. Il testo della disposizione, infatti, si apre a numerosi interpretazioni, non ultima quella che l’articolato neutralizzerebbe la sua efficacia, limitando i suoi effetti alle cessazioni già perfezionatisi allo scorso Capodanno.

Senza dimenticare che, così com’è scritta, la stessa norma si presta a essere oggetto di prevedibili contenziosi con i proprietari degli immobili, i quali potrebbero richiedere alla p.a. il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento di quanto previsto dal contratto se non il pagamento di clausole penali salatissime. È quanto si desume dal dossier diffuso nei giorni scorsi dagli uffici del senato in relazione al contenuto del dl n.151/2013 e che sull’articolo 2 non manca di esternare notevoli perplessità.

Come noto, la disposizione richiamata, modificando la legge di Stabilità 2014, prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali, nonché gli organi costituzionali, possono recedere dai loro contratti di locazione entro il 30 giugno prossimo (anziché il termine originario del 31 dicembre), dandone preavviso alla controparte almeno 180 giorni prima (anziché 30). Sul punto, il dossier di palazzo Madama rileva che la ridefinizione del termine per l’esercizio del recesso (dal 31.12 al 30.6), unitamente all’obbligo di preavviso di 180 giorni, si traduce nel far salve le sole risoluzioni per cui risultino, ad oggi, notificati gli atti di preavviso di interruzione del rapporto di locazione. Ma vi è di più. Secondo il dossier, il dato letterale della disposizione sembra operare se non per l’abrogazione dell’istituto, per una «neutralizzazione» della sua efficacia, i cui effetti sono stati di fatto limitati a quelli che risultano essersi ad oggi già perfezionatisi.

Quello che i tecnici rimarcano, poi, è che nella norma non si prevede che la cessazione dei contratti di locazione avvengano «senza penalità» a carico della p.a. locataria. Vi è pertanto il fondato rischio che la risoluzione dei contratti non possa non ri ettersi nel rischio di ricorsi giurisdizionali aditi dalle controparti, ovviamente interessate a ottenere almeno il risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dei contratti, se non l’integrale pagamento delle clausole penali risarcitorie connesse alla risoluzione anticipata dei contratti di locazione.

In definitiva, il rischio di sostenere i predetti oneri, potrebbe contribuire a neutralizzare (ulteriormente rispetto a quanto evidenziato sopra), gli effetti di risparmio che il legislatore intende ottenere riconoscendo alla p.a. la possibilità di interrompere i rapporti contrattuali di locazione intrattenuti legittimamente con soggetti terzi, ma a canoni «fuori mercato».

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