Affidamenti, la p.a. fa in famiglia

Fonte: Italia Oggi

Enti pubblici e università potranno svolgere le attività tecnico-amministrative necessarie all’adozione di provvedimenti in materia ambientale con affidamenti diretti e senza gara; a pagare sarà il soggetto che ha commissionato il progetto, sulla base di tabelle approvate dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero dell’economia. È quanto prevede una disposizione del maxiemendamento al decreto legge 31/5/2010 n. 78 sulla manovra economica, su cui oggi il senato vota la fiducia, che interviene sull’articolo 49 del decreto legge che reca disposizioni in materia di conferenza di servizi, modificando l’articolo 14-ter della legge 241/90 sul procedimento amministrativo. La nuova norma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 14-ter della legge 241/90 (obbligo di utilizzare in sede di Via, senza modifiche, le prescrizioni previste dalla positiva valutazione ambientale strategica), per assicurare il rispetto dei tempi, il soggetto competente ad emettere provvedimenti in materia ambientale, «può fare eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite». In altre parole per queste attività, usualmente effettuate dalla stessa amministrazione o affidate a privati con contratti di appalto di servizi di supporto, sarà possibile incaricare soggetti pubblici (peraltro anche dediti ben altri compiti istituzionali, come la didattica per le università). Si tratta in sostanza di una nuova norma che esclude l’offerta privata per privilegiare soggetti pubblici affidatari diretti e senza gara, in nome dell’esigenza del «rispetto dei tempi». Dal momento che nulla è detto sulle modalità del conferimento degli incarichi sembra infatti evidente che non vi sia alcun obbligo di seguire procedure ad evidenza pubblica, trattandosi di affidamento infra – amministrazioni o, comunque, fra una amministrazione ed un altro soggetto pubblico. Queste attività avranno, ovviamente, un costo che la norma pone «a esclusivo carico del soggetto committente il progetto» e che verrà quantificato secondo «tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economi a e delle finanze». Pertanto se il committente che ha predisposto il progetto è un Comune, a quest’ultimo saranno addebitati i costi delle attività affidate, in ipotesi, all’università dal soggetto deputato ad emettere il provvedimento. Occorrerà poi vedere anche l’entità dei costi di queste attività e valutare se la fissazione di un costo da parte dei due Dicasteri interessati (le tabelle ministeriali conterranno importi fissi, minimi e massimi ?) possa ritenersi in linea con i criteri generali in materia di concorrenza. Infine non va sottovalutato il rischio di un onere maggiore per l’erario rispetto all’affidamento a terzi di queste attività che, laddove messe in gara, potrebbero portare ad un risparmio per l’amministrazione dovuto al confronto concorrenziale fra gli operatori economici presenti sul mercato dei servizi ambientali.

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