Affidamenti diretti fino a 40mila euro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le amministrazioni pubbliche possono affidare forniture di beni o di servizi in via diretta a operatori economici, entro il valore-limite di 40mila euro.
Le disposizioni sulle procedure in economia contenute nel Codice dei contratti pubblici sono state modificate dalla legge 106/2011 (conversione del decreto sviluppo) nella prospettiva di ampliare le possibilità di acquisto in forma semplificata per le stazioni appaltanti, innalzando il valore dell’affidamento diretto (in precedenza a 20mila euro) e allineandolo a quello previsto per i lavori. La scelta degli operatori economici può essere effettuata con modalità molto semplici, comprese forme di indagine di mercato senza particolari formalità. Le imprese interessate a rientrare nel novero degli operatori economici consultabili dalle amministrazioni possono iscriversi negli elenchi aperti formati dalle stesse stazioni appaltanti, aggiornati dinamicamente.
Per affidamenti entro i 40mila euro i requisiti sono proporzionati al valore limitato: questa soluzione può risultare dunque un’interessante opportunità per molte micro e piccole imprese. Anche la formalizzazione del contratto assume veste semplificata nel cottimo fiduciario, con una struttura più focalizzata sulla resa delle prestazioni e con la stipulazione in forma di scrittura privata, anche con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio. Molti aspetti procedurali, compresi eventuali limiti inferiori o modalità particolari per regolare l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare direttamente una fornitura, possono essere disciplinati dai regolamenti delle amministrazioni pubbliche, che devono in ogni caso individuare le tipologie di beni e servizi acquisibili mediante le procedure in economia.
È opportuno quindi che le imprese interessate a essere coinvolte in questi percorsi semplificati analizzino anche i regolamenti dei contratti o sugli acquisti in economia (pubblicati sui siti degli enti). Le amministrazioni possono usare le procedure in economia anche nella fascia tra 40mila e 200mila euro, sviluppando consultazioni con invito esteso ad almeno cinque operatori. Queste selezioni, hanno caratteristiche ben diverse dalle gare ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici e si svolgono in modo più flessibile, per favorire la negoziazione tra le parti (come evidenziato dal Tar Abruzzo – L’Aquila, sezione I, con la sentenza 337 del 14 maggio 2012).
Negli affidamenti mediante cottimo fiduciario, una norma inserita nella legge 106/2011 (il comma 14-bis dell’articolo 4) prevede un’ulteriore semplificazione. Per verificare la regolarità contributiva, nei microaffidamenti entro 20mila euro,
le stazioni appaltanti possono chiedere all’impresa un’autocertificazione, senza acquisire in prima battuta il Durc.

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