Affidamenti a miste da chiudere a giugno

Fonte: Il Sole 24Ore

Piccoli comuni chiamati a elaborare entro pochi mesi una strategia complessiva per disegnare il futuro delle proprie società partecipate. Il comma 32 dell’articolo 4 del Dl 138/2011 prevede che entro il 31 marzo 2012 cessino gli affidamenti diretti a società in house oltre i 900mila euro di valore e che entro il 30 giugno 2012 cessino gli affidamenti a società miste, nelle quali non ci sia stata la contestuale attribuzione al privato della qualità di socio e di specifici compiti operativi. I due termini individuati per il periodo transitorio relativo alle gestioni in essere dei servizi pubblici con rilevanza economica sono antecedenti rispetto a quella individuata dal comma 32, il quale prevede la disciplina per la liquidazione delle società partecipate dai comuni con popolazione sotto i 30mila abitanti, con attuazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2012. Accertata la rilevanza economica del servizio pubblico affidato e rilevato che non rientra tra quelli esclusi (ad esempio servizio idrico, farmacie, distribuzione del gas) dall’articolo 4 della manovra, i comuni dovranno definirne il dimensionamento economico annuo. Qualora, infatti, l’affidamento sia a una società con le caratteristiche dell’in house e il valore del singolo servizio su base annua non superi i 900mila euro, la gestione in essere potrà proseguire sino alla sua naturale scadenza. Nell’ipotesi in cui una società risulti affidataria di più servizi, la valutazione rispetto al parametro economico dovrà essere fatta per ogni singola attività. Qualora invece l’ente locale abbia affidato il servizio a una società mista, nella quale al socio privato non siano state originariamente assegnate con la gara specifiche attività, la mancanza della combinazione è presupposto sufficiente per far venire meno l’affidamento in essere a metà 2012. Il quadro normativo riconduce poi tutte le altre tipologie di affidamenti impropri di servizi pubblici con rilevanza economica alla scadenza prevista per quelli in house (31 marzo 2012). Rientrano anzitutto in questa categoria gli affidamenti a società a capitale interamente pubblico da parte di enti non soci (quindi non in possesso di uno degli elementi necessari per l’esercizio del controllo analogo), così come quelli a società che non hanno le caratteristiche dell’in house (assenza di strumenti che garantiscano il controllo analogo, attività prevalentemente svolta dalla società a favore di soggetti non soci). Tra le situazioni critiche si annoverano anche gli affidamenti a società miste nelle quali il socio privato non sia stato scelto con gara. Una volta vagliata la sostenibilità (o meno) di soluzioni che consentano il mantenimento delle gestioni in essere o che richiedano nuovi affidamenti, i comuni di minori dimensioni dovranno verificare se l’eventuale nuovo o trasformato modello societario soddisfi i parametri di efficienza economica o dimensionale previsti comma 32, potendo quindi proiettare il piano industriale del soggetto gestore oltre la fine del 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *