Accesso civico differito a seguito dell’aggiudicazione della gara

di SALVIO BIANCARDI

L’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013 può essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016.
Successivamente all’aggiudicazione della gara deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
La conclusione sopra illustrata è contenuta nella deliberazione ANAC 5 aprile 2017, n. 317, nella quale l’Autority si è soffermata sulle questioni inerenti il procedimento di gara (quale procedimento speciale) e il nuovo diritto di accesso introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Nuovo diritto di accesso: la deliberazione ANAC 5 aprile 2017, n. 317

Tale istituto, infatti, pur riconoscendo a chiunque il diritto di chiedere l’ostensione di dati, documenti e informazioni in possesso delle amministrazioni, prevede ipotesi di esclusione nei casi di divieto di accesso stabiliti da leggi, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato a specifici limiti e condizioni, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della l. 241/1990 (art. 5-bis, comma 3); e casi in cui il diritto di accesso è riconosciuto con determinati limiti (art. 5-bis, commi 1 e 2).
ANAC ritiene che le disposizioni speciali contenute nel Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrino nell’ambito di tali limiti e condizioni.
Peraltro, ANAC ha fatto rilevare che l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 dispone non un’esclusione assoluta, ma solo il differimento dell’accesso in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione (art. 53, comma 2, lett. D), Codice dei contratti).

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